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Il diritto d’autore nasce al fine di proteggere le invenzioni dell’ingegno umano, dal momento in cui ogni idea o espressione dell’idea stessa, è oggetto di tutela giuridica sia livello nazionale che internazionale come verrà di seguito spiegato.
Tuttavia è bene evidenziare che il nostro ordinamento giuridico non sempre risulta al passo con quello europeo, creando quindi disomogeneità tra norme.
Subentra di conseguenza il lavoro dell’interprete che, ripercorrendo la storia del diritto, deve capire quali soluzioni mettere in atto.
Nel nostro caso in particolare ci occuperemo della figura del traduttore, ed i quesiti che ne gravitano attorno tra i quali il più importante: al traduttore spetta una tutela ai sensi della Legge sul diritto d’autore?
Le origini della tutela sul diritto d’autore: Una prima forma di legislazione delle opere dell’ingegno umano la rinveniamo in Italia già nel 1941, con la legge n 633 ove si stabilisce che “sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.”
È chiaro come questa norma risponda però ai bisogni industriali della sua epoca non raggruppando in sè le più svariate forme di espressione del diritto d’autore frutto dell’evoluzione economica sociale e tecnologica della società.
2) Il Decreto Legislativo dell’8 novembre 2021 e la figura del traduttore
Proprio al fine di uniformarsi al cambiamento e all’evoluzione tecnologica, l’Unione Europea ha adottato la direttiva 790/2019 in materia di tutela del mercato unico digitale e di equa remunerazione degli autori con il precipuo scopo di assegnare maggior trasparenza -contrattuale nei rapporti tra gli artisti e le piattaforme online che sfruttano e monetizzano contenuti online dei primi.
La novità normativa è stata anche recepita in Italia con il Dlgs. 177/2021 ove si è dato pieno riconoscimento al traduttore quale co-autore dell’opera cinematografica.
Infatti gli articoli 44 e 46 l.d.a. così modificati, identificano la traduzione come opera dell’ingegno, e quindi soggetta a tutela autorale.
3) Ultima modifica nel 2022:
Con la legge di conversione del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, intitolata “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, troviamo una rettifica all’art. 44 l.d.a. in cui la figura del traduttore sparisce di nuovo, mentre all’art. 46-bis sono indicati come destinatari di equa remunerazione per il loro apporto creativo anche gli adattatori dei dialoghi.
Conclusioni: gli Accordi internazionali
Risulta evidente, come questo susseguirsi di modifiche, abbia creato dei forti contrasti normativi che possono essere risolti solo facendo riferimento alla Convenzione di Berna “per la protezione delle opere letterarie e artistiche” ratificata in Italia nell’anno 1979 in cui all’art 2, n. 3, si fa riferimento all’opera del traduttore come una creazione proteggibile ai sensi del diritto d’autore.
In questo senso l’opera del traduttore, come ogni altro tipo di creazione autonoma frutto dell’opera dell’ingegno umano, deve esser tutelata.
Infatti, in questo settore specialmente, vediamo come la difficoltà non sia tanto nella mera traslitterazione linguistica di parole ma bensì nella sua selezione più adeguata e nell’interpretazione ed esegesi terminologica, data la vastità del lessico che ogni lingua possiede.