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Negli ultimi anni l’evoluzione tecnologica dei mezzi di diffusione e trasmissione delle comunicazioni ha interessato fortemente il settore degli eventi e delle manifestazioni sportive i cui contenuti appaiono sempre più proiettati in un contesto mediatico e di intrattenimento intorno al quale ruotano interessi di natura principalmente economica legati quasi interamente alla commercializzazione dei diritti audiovisivi.
Gli operatori del settore, primi fra tutti i broadcasters, hanno ben chiara l’importanza in termini economici dell’acquisto dei diritti audiovisivi e per tale ragione specialmente in occasione di eventi sportivi di portata internazionale (Campionati di calcio, Olimpiadi, Tornei di tennis, Formula Uno etc.) fanno a gara nel cercare di assicurarsi l’esclusiva per la trasmissione di tali eventi.
In quanto diritti disponibili, i diritti audiovisivi degli incontri sportivi sono oggetto di sfruttamento economico esclusivo da parte del titolare originale dell’evento, generalmente identificato con l’organizzatore, come stabilito dal D.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 (Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse).
La durata di tali diritti è pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l’evento (art. 2, lett. o) D.lgs. n. 9/2008)
I soggetti coinvolti nell’organizzazione di un evento sportivo svolgono un’attività equiparabile all’attività di coloro che, in ambito artistico, si assumono l’iniziativa e la responsabilità della fissazione dei contenuti di carattere creativo (produttore di fonogrammi, produttore di opere cinematografiche e audiovisive), contenuti che al pari di un evento e/o manifestazione sportiva, hanno il fine ultimo di venire diffusi e messi a disposizione del pubblico. Ciò spiega perché il legislatore ha esteso le norme sulla protezione del diritto d’autore anche ai diritti audiovisivi sportivi (art. 78 quater L. 22 aprile 1941 n. 633).
Come noto, la normativa che disciplina il diritto d’autore e gli altri diritti connessi al suo esercizio, stabilisce un sistema di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti di utilizzazione economica, giustificati dall’esigenza di tutelare interessi generali che prevalgono sull'interesse personale dell'autore.
Tale sistema, applicato alla disciplina dei diritti audiovisivi sportivi, ha fatto sì che, nell’ottica di un adeguato bilanciamento di interessi individuali e collettivi, il legislatore (nazionale e comunitario) nel costruire la disciplina normativa degli eventi sportivi, abbia voluto tenere conto degli interessi economici di coloro che organizzano l’evento e partecipano all’attività di acquisizione dei diritti, nonché di interessi generali e sociali quali la tutela del diritto di cronaca e del diritto di informazione.
Il D.lgs. n. 9/2008 sopra citato ed il Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera AGCOM n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009 sono un chiaro esempio in tal senso.
In base a tali norme, soggetti non assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi, quali gli operatori della comunicazione, possono esercitare il diritto di cronaca e di informazione comunicando al pubblico la notizia del risultato sportivo (ed i suoi aggiornamenti) trasmettendo immagini “salienti e correlate” degli eventi sportivi messe a disposizione dall’organizzatore o dagli assegnatari dei diritti nei limiti temporali prestabiliti.
La trasmissione può avvenire dopo tre ore dalla conclusione dell’evento e può durare per un periodo massimo di 48 ore e, in ogni caso, non deve superare gli otto minuti complessivi per giornata con un limite massimo di tre minuti per singolo evento (si vedano l’art. 5 co. 3 del D. lgs n. 9/2008 e art. 3 co. 3 e ss. del Reg. AGCOM sopra citati).
Fatti salvi i limiti indicati, lo sfruttamento dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari e gli interessi dell’organizzatore della competizione e dell’evento non possono essere pregiudicati dall’esercizio del diritto di cronaca. Tale principio, di recente, è stato riaffermato da una Sentenza del T.A.R. Lazio Roma (sez. III stralcio, 27/01/2022, n. 983) chiamato a pronunciarsi sul caso di un gestore di un sito internet operante nel settore della cronaca sportiva (la Società Med Music Corporate S.r.l.) responsabile di aver messo a disposizione degli utenti immagini salienti di un incontro calcistico senza averne acquisito i relativi diritti.
La sanzione irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (per la violazione del combinato delle norme sopra citate) è stata ritenuta legittima dai giudici del Tar del Lazio secondo i quali la normativa regolamenta chiaramente i limiti entro i quali il diritto di cronaca è esercitabile da parte degli operatori della comunicazione. Pertanto, immagini come quelle del caso di specie (riferite ad una partita svoltasi il 1° marzo 2013) trasmesse al di fuori della finestra temporale delle 48 ore successive all’evento (in data 6 marzo 2013), violano le prescrizioni regolamentari che stabiliscono i limiti entro i quali poteva essere esercitato tale diritto.