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May 22, 2023Ammesso che nel bene culturale possano coesistere due anime, la res ed il valore culturale immateriale, più sfuggente è la ricostruzione giuridica del bene culturale immateriale, pur ritenuto degno di tutela dalla collettività, ma distrattamente considerato da parte dell’ordinamento nazionale. I beni culturali immateriali non sono certamente limitati all’idea di rappresentazione delle testimonianze avente valore di civiltà rappresentate da una res, ma senz’altro sono estesi all’ambiente naturale diffuso, i cui ecosistemi, peraltro, rappresentano una peculiare forma di porzione e ospitalità dell’immaterialità (si pensi alla transumanza alpina). A recepire, quasi naturalmente, questo nuovo approdo evolutivo, sta la relativamente recente e pur timida riforma della Costituzione che ha esteso la tutela all’ambiente naturale, dopo il regresso causato dall’introduzione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto il medesimo Codice ha fatto espressamente propria la concezione materiale, stabilendo che beni culturali sono esclusivamente quelli mobili ed immobili individuati dalla legge o in base alla legge, quali testimonianze di civiltà.
Se la visione fosse limitata all’approccio sommario, allora se ne dovrebbe dedurre che la vigente normativa nazionale non prende in considerazione la categoria dei beni culturali immateriali senza res; ciò che sorprende è la cronologia e l’aggiornamento delle fonti del diritto che lascia il dubbio d’essere di fronte a un legislatore distratto:
- 2003-7 l‘UNESCO nel 2003 ha adottato la Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata dall’Italia nel 2007, nella quale è prevista una serie di procedure per l’identificazione, la documentazione, la preservazione, la protezione, la promozione e la valorizzazione del bene culturale immateriale;
- 2004 l’ITALIA ha adottato il codice dei beni culturali e del paesaggio, composto da 184 articoli;
- 2008 l’ITALIA ha introdotto nel codice l’art. 7 bis che recita: “Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10”.
Il nostro codice dei beni culturali non prende affatto in considerazione le testimonianze immateriali, se non quelle rappresentate da una res e pertanto, quindi, da questo punto di vista, è ormai palesemente obsoleto, poiché non tiene conto della più recente definizione di patrimonio culturale, certamente più complessa e articolata, ma soprattutto riferita a un insieme in cui sono indissolubilmente correlati sia il territorio, sia la dimensione orale, scritta, visiva e digitale. Invero, nella direttiva del PdC dei Ministri del 2019, all’atto dell’istituzione della Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari, si riviene questo timido, ma chiaro proposito che contiene un’ampia definizione del patrimonio culturale: le tradizioni popolari, esprimendo una cultura territoriale che costituisce eredità del passato da conoscere e di cui riappropriarsi, rappresentano un patrimonio da recuperare e valorizzare in ciascun territorio regionale italiano.
Tale complessità non si esaurisce pertanto nei soli aspetti del materiale, ma si estende necessariamente alle testimonianze linguistiche, alla memoria, alle dimensioni emotive e tutto quanto caratterizzi le identità culturali, non necessariamente rinchiuse in confini geografici o beni materiali. Un contributo fondamentale, allora, sarà dato dalla ricerca umanistica, ma anche dalla transizione digitale e ambientale. Lo studio delle culture e delle civiltà del passato, la tutela, valorizzazione e fruizione delle testimonianze materiali, non può infatti prescindere dalle testimonianze immateriali da esse lasciate che peraltro possono essere anche fonte di sfruttamento economico e commerciale (segue).
1. Giannini M. S., I beni culturali, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 1976, 24.
2. Sciullo G., I beni culturali, in Diritto e gestione dei beni culturali, (a cura di) C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, Bologna, 2011, 23.
3. La transumanza è stata inserita nel 2019 dall'UNESCO nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale.
4. La legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022.
5. Pertanto non avrebbero protezione i falò di Sant’Antonio e della Giubiana, molto diffusi nel territorio nazionale.
6. DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2019 Indizione della «Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari», (19A05402) (GU Serie Generale n.200 del 27-08-2019).
Avv. Matteo Turconi Sormani